Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

 
                      IL MINISTRO DELLE IMPRESE 
                         E DEL MADE IN ITALY 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
                                e con 
 
                             IL MINISTRO 
                    DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 8  marzo  2017,  n.  24,  recante  «Disposizioni  in
materia di sicurezza delle cure e della persona assistita, nonche' in
materia  di  responsabilita'   professionale   degli   esercenti   le
professioni sanitarie» e, in particolare,  l'articolo  10,  comma  6,
recante «Obbligo di assicurazione»; 
  Vista la legge 11 gennaio 2018, n. 3, recante «Delega al Governo in
materia di sperimentazione clinica di medicinali nonche' disposizioni
per il riordino  delle  professioni  sanitarie  e  per  la  dirigenza
sanitaria del Ministero della salute» e, in  particolare,  l'articolo
11, recante «Modifiche alla legge 8 marzo 2017, n. 24», che abroga  i
commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 settembre  2012,  n.
158, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre  2012,  n.
189; 
  Visto il  decreto  legislativo  23  giugno  2011,  n.  118  recante
«Disposizioni in materia di armonizzazione dei  sistemi  contabili  e
degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei  loro
organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n.
42» e, in particolare, l'articolo 29, comma 1,  lettera  g),  recante
«Principi di valutazione specifici del settore sanitario»; 
  Sentito l'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni; 
  Sentita  l'ANIA   -   Associazione   nazionale   fra   le   imprese
assicuratrici; 
  Sentite le Associazioni nazionali rappresentative  delle  strutture
private  che  erogano  prestazioni  sanitarie  e  sociosanitarie,  la
Federazione nazionale degli  ordini  dei  medici  chirurghi  e  degli
odontoiatri, le Federazioni nazionali  degli  ordini  e  dei  collegi
delle   professioni   sanitarie   e   le   organizzazioni   sindacali
maggiormente   rappresentative    delle    categorie    professionali
interessate, nonche' le associazioni di tutela dei  cittadini  e  dei
pazienti; 
  Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i  rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  di  Bolzano
resa nella seduta del 9 febbraio 2022; 
  Udito il parere del  Consiglio  di  Stato  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nella seduta del 21 marzo 2023; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai
sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
effettuata con nota n. 21496 del 6 ottobre 2023; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai sensi e per gli effetti del presente decreto si applicano  le
seguenti definizioni: 
    a)    assicurato:    il    titolare    dell'interesse     coperto
dall'assicurazione,  la  struttura  o  l'esercente   la   professione
sanitaria o l'esercente attivita' libero professionale; 
    b) contraente: soggetto che stipula il contratto di assicurazione
e si obbliga a pagarne il premio; 
    c)    assicuratore:    l'impresa    autorizzata     all'esercizio
dell'attivita' assicurativa nel ramo responsabilita' civile  generale
ai sensi del codice delle assicurazioni private  di  cui  al  decreto
legislativo 7 settembre 2005, n. 209; 
    d)   contratto   di   assicurazione:   il   contratto,   regolato
dall'articolo 1882 e ss. del  codice  civile,  avente  ad  oggetto  i
rischi  descritti  all'articolo  3  derivanti  dall'attivita'   della
struttura sanitaria o dell'esercente la professione sanitaria; 
    e) denuncia: atto con il  quale  l'assicurato  deve  dare  avviso
scritto del sinistro, di cui alla lettera o), all'assicuratore; 
    f) esercente la professione sanitaria: il professionista che,  in
forza di un titolo abilitante, svolge attivita'  negli  ambiti  delle
rispettive competenze, di prevenzione, diagnosi, cura,  assistenza  e
riabilitazione, ricerca  scientifica,  formazione  e  ogni  attivita'
connessa all'esercizio di una professione sanitaria; 
    g) esercente attivita'  libero  professionale:  attivita'  svolta
dall'esercente la professione sanitaria, anche in convenzione con  il
Servizio  Sanitario  Nazionale,  al  di  fuori  della   struttura   o
all'interno della stessa o di cui  si  avvale  in  adempimento  della
propria  obbligazione  contrattualmente  assunta  con  il   paziente,
indipendentemente dalla tipologia di rapporto  intercorrente  con  la
struttura o dal ruolo ricoperto; 
    h) struttura: la struttura sanitaria e sociosanitaria pubblica  e
privata che, a qualunque titolo, renda prestazioni sanitarie a favore
di terzi; 
    i) fondo  rischi:  fondo  della  struttura  con  appostazione  in
bilancio di  somme  riferentesi  ai  rischi  in  corso  nell'anno  di
esercizio e che si protrarranno nell'esercizio successivo; 
    j) fondo riserva sinistri: fondo della struttura con appostazione
in bilancio della messa a riserva  per  competenza  dei  risarcimenti
relativi a sinistri denunciati; 
    k) revisore legale: una persona fisica abilitata a esercitare  la
revisione legale ai sensi del codice civile e delle disposizioni  del
decreto legislativo 27 gennaio 2010 n. 39  e  iscritta  nel  Registro
ovvero una persona fisica abilitata ad esercitare la revisione legale
in  un  altro  Stato  membro  dell'Unione  europea  ai  sensi   delle
disposizioni  di  attuazione   della   direttiva   2006/43/CE,   come
modificata dalla direttiva 2014/56/UE, vigenti in tale Stato membro; 
    l) Legge: legge 8 marzo 2017 n. 24; 
    m) massimale di  garanzia:  la  somma  massima  per  importi  non
inferiori   a   quelli   stabiliti   all'articolo   4,    liquidabile
dall'assicuratore a titolo di risarcimento del danno  in  seguito  al
verificarsi di un sinistro o nei casi di cui all'ultimo periodo della
successiva lettera o); 
    n) premio: l'importo che il contraente  paga  per  acquistare  la
garanzia offerta dall'assicuratore; 
    o) sinistro: la richiesta di risarcimento danni per  i  quali  e'
prestata  l'assicurazione  (criterio  c.d.   «claims   made»)   ossia
qualsiasi formale richiesta scritta avanzata per la  prima  volta  da
terzi in vigenza di polizza o durante il periodo di ultrattivita'  di
cui all'articolo 5, comma 2, nei confronti  dell'assicurato  (o,  nel
caso di azione diretta,  nei  confronti  dell'assicuratore),  per  il
risarcimento dei danni subiti come conseguenza della  sua  attivita';
costituisce sinistro anche la citazione dell'assicurato in  veste  di
responsabile  civile  in  un  procedimento  penale  a  fronte   della
costituzione di parte civile da parte del  danneggiato.  In  caso  di
polizza di cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, il sinistro  e'
costituito    dall'esercizio    dell'azione    di     responsabilita'
amministrativa, di rivalsa o surroga previste dagli articoli 9, commi
5 e 6, e 12, comma  3,  della  Legge.  In  questi  casi,  costituisce
sinistro anche il ricevimento dell'invito  a  dedurre  da  parte  del
pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonche', per la rivalsa
civilistica delle strutture sanitarie, la richiesta scritta  avanzata
per la  prima  volta  dalla  struttura  in  vigenza  di  polizza  nei
confronti dell'assicurato, con la quale e' ritenuto responsabile  per
colpa grave a seguito di sentenza passata in giudicato. Fatti diversi
da  quelli  elencati  non  costituiscono  sinistro,  ivi  inclusa  la
richiesta  della  cartella  clinica,   l'esecuzione   del   riscontro
autoptico/autopsia giudiziaria/autopsia di cui al D.P.R. 10 settembre
1990, n. 285, la querela e l'avviso di garanzia.  Piu'  richieste  di
risarcimento presentate  all'assicurato  o  all'assicuratore  o  alla
struttura in conseguenza di una pluralita'  di  eventi  riconducibili
allo stesso atto, errore od omissione, oppure a piu' atti, errori  od
omissioni riconducibili ad  una  stessa  causa,  rappresentano  nella
formula claims made altrettanti sinistri quanti sono gli eventi  (nel
primo caso) o gli atti, errori od omissioni (nel secondo caso); 
    p) misure analoghe: misure per la copertura della responsabilita'
civile verso terzi e per la responsabilita' civile  verso  prestatori
d'opera che prevedono l'assunzione diretta, totale  o  parziale,  del
rischio da parte della struttura; 
    q)  SIR:  (Self  Insurance  Retention)  quota  di   rischio   non
trasferita  al  mercato  assicurativo  e  gestita  in  proprio  dalla
struttura assicurata anche in  termini  di  corrispondente  gestione,
istruzione e liquidazione del sinistro; 
    r) franchigia: elemento integrante della polizza di assicurazione
che  costituisce  la  parte   del   danno   che   rimane   a   carico
dell'assicurato ed espressa in valore  assoluto.  La  opposizione  di
franchigia  impegna  comunque  l'assicuratore   alla   gestione   del
sinistro. 
                               Art. 2 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina: 
    a) i requisiti minimi di garanzia delle polizze  assicurative  di
cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 10  della  Legge,  per  strutture
sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private e per  gli  esercenti
le professioni sanitarie; 
    b) i requisiti minimi di garanzia e  le  condizioni  generali  di
operativita' delle altre analoghe misure, in assunzione  diretta  del
rischio, di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge; 
    c) le regole  per  il  trasferimento  del  rischio  nel  caso  di
subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione; 
    d) la previsione nel bilancio delle strutture di un fondo  rischi
e di un fondo costituito dalla messa a  riserva  per  competenza  dei
risarcimenti relativi ai sinistri denunciati. 

Titolo II

REQUISITI MINIMI ED UNIFORMI PER L'IDONEITA' DEI CONTRATTI DI
ASSICURAZIONE

                               Art. 3 
 
                 Oggetto della garanzia assicurativa 
 
  1. Per le coperture di cui all'articolo 10, comma 1,  della  Legge,
l'assicuratore, ai sensi dell'articolo 7, commi 1, 2 e 3 della Legge,
si obbliga a tenere indenne la struttura dai rischi  derivanti  dalla
sua attivita' per la copertura della responsabilita' contrattuale  di
quanto sia tenuta  a  pagare  a  titolo  di  risarcimento  per  danni
patrimoniali  e  non  patrimoniali  (capitale,  interessi  e   spese)
cagionati a terzi e  prestatori  d'opera  dal  personale  operante  a
qualunque titolo presso  la  stessa,  compresi  coloro  che  svolgono
attivita' di formazione,  aggiornamento,  sperimentazione  e  ricerca
clinica, ed estesa alle prestazioni sanitarie svolte  nell'ambito  di
attivita' di sperimentazione e ricerca clinica ovvero  in  regime  di
convenzione con il Servizio sanitario nazionale nonche' attraverso la
telemedicina. Le coperture di cui all'articolo  10,  comma  1,  della
Legge  includono  altresi'   la   copertura   della   responsabilita'
extracontrattuale  degli  esercenti  la  professione  sanitaria   per
prestazioni  sanitarie  svolte  in  regime  di   libera   professione
intramuraria ed  anche  se  scelti  dal  paziente  ed  ancorche'  non
dipendenti della struttura, della cui opera la  struttura  si  avvale
per l'adempimento della propria obbligazione con il paziente. 
  2. Per le coperture di cui all'articolo 10,  comma  2  della  Legge
l'assicuratore si obbliga  a  tenere  indenne  l'esercente  attivita'
libero professionale, in adempimento di un'obbligazione  contrattuale
direttamente assunta  con  il  paziente,  per  i  danni  colposamente
cagionati a terzi. 
  3. Per le coperture di cui all'articolo 10, comma  3  della  Legge,
l'assicuratore si obbliga a tenere indenne l'esercente la professione
sanitaria presso la struttura,  a  qualunque  titolo,  per  tutte  le
azioni  di  responsabilita'   amministrativa,   rivalsa   o   surroga
esercitate  nei  suoi  confronti  ai  sensi   e   per   gli   effetti
dell'articolo 9, commi 5 e 6 della Legge e, in caso di azione diretta
del   danneggiato   nei   confronti   dell'assicuratore,   ai   sensi
dell'articolo  12,  comma  3  della  Legge,  ferme   le   limitazioni
dell'articolo 13 della Legge. 
  4. L'esercente la professione sanitaria puo'  essere  garantito  da
idonea copertura  assicurativa  anche  aderendo  a  convenzioni  o  a
polizze  collettive  per  il  tramite  delle  strutture  pubbliche  o
private,  delle  organizzazioni  sindacali  e  delle   rappresentanze
istituzionali  delle  professioni  sanitarie.  L'esercente  attivita'
libero professionale puo' essere  garantito  da  coperture  stipulate
direttamente dalla struttura. 
  5. L'assicuratore e l'intermediario pubblicizzano le  modalita'  di
acquisto della copertura e le informazioni da fornire all'assicurato,
in conformita' con la normativa prevista dall'IVASS. 
  6.   In   caso   di   responsabilita'   solidale    dell'assicurato
l'assicurazione deve prevedere la copertura della responsabilita' per
l'intero, salvo il diritto di surrogazione nel  diritto  di  regresso
nei confronti dei condebitori solidali. 
  7. Ad ogni scadenza contrattuale, previo  preavviso  di  almeno  90
giorni, per le coperture di cui ai commi 1, 2  e  3  e'  prevista  la
variazione in aumento o in  diminuzione  del  premio  di  tariffa  in
vigore all'atto della nuova stipula o del rinnovo,  in  relazione  al
verificarsi o meno di sinistri nel corso della  durata  contrattuale,
avendo specifico riferimento alla tipologia e al numero  di  sinistri
chiusi con accoglimento  della  richiesta.  E'  inoltre  prevista  la
variazione in diminuzione in relazione alle azioni intraprese per  la
gestione del rischio e  di  analisi  sistemica  degli  incidenti.  Le
variazioni del premio di tariffa devono essere in ogni caso  coerenti
e  proporzionate  alla  variazione  dei  parametri  adottati  per  la
definizione del premio stesso,  anche  tenuto  conto  del  fabbisogno
finanziario delle imprese assicuratrici. 
  8. Entro 24 mesi dal termine  di  cui  all'articolo  18,  comma  2,
l'IVASS, nell'ambito delle funzioni di vigilanza di cui  all'articolo
5 del decreto legislativo 7 settembre  2005,  n.  209,  monitora  gli
effetti sull'andamento dei premi in ragione dei principi  di  cui  al
comma 7 e comunica le risultanze al Ministero  delle  imprese  e  del
made in Italy che potra'  adottare  nei  successivi  12  mesi  misure
correttive ai fini della completa applicabilita' del comma 7. 
                               Art. 4 
 
       Massimali minimi di garanzia delle polizze assicurative 
 
  1. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative  dei
contratti assicurativi  obbligatori  per  la  responsabilita'  civile
verso terzi di cui all'articolo 10, comma 1 della Legge,  individuati
per diverse classi di rischio, sono i seguenti: 
    a) per le strutture ambulatoriali che  non  eseguono  prestazioni
erogabili solo  in  ambulatori  protetti,  ossia  ambulatori  situati
nell'ambito di istituti di ricovero e cura ai sensi del  Decreto  del
Presidente del Consiglio dei Ministri 12 gennaio 2017, ivi compresi i
laboratori di analisi: massimale non inferiore ad € 1.000.000,00  per
sinistro ed un massimale per ciascun anno non inferiore al triplo  di
quello per sinistro; 
    b) per  le  strutture  che  non  svolgono  attivita'  chirurgica,
ortopedica, anestesiologica e parto, ivi comprese le strutture  socio
sanitarie residenziali e semi residenziali, nonche' per le  strutture
ambulatoriali che eseguono prestazioni erogabili solo  in  ambulatori
protetti,  ossia  ambulatori  situati  nell'ambito  di  istituti   di
ricovero e cura ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri 12 gennaio 2017 o attivita' odontoiatrica e per le strutture
socio-sanitarie:  massimale  non  inferiore  a  €  2.000.000,00   per
sinistro e massimale per ciascun anno non  inferiore  al  triplo  del
massimale per sinistro; 
    c) per le strutture  che  svolgono  anche  attivita'  chirurgica,
ortopedica, anestesiologica e parto:  massimale  non  inferiore  a  €
5.000.000,00 per sinistro e massimale per ciascun anno non  inferiore
al triplo del massimale per sinistro; 
    d) per i sinistri di  cui  all'ultimo  periodo  dell'articolo  1,
comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno non  inferiore
al triplo del massimale per sinistro di cui alle lettere a), b) e c),
indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
  2. I massimali minimi di garanzia delle coperture assicurative  dei
contratti assicurativi obbligatori di cui all'articolo  10,  comma  2
della Legge, individuati  per  diverse  classi  di  rischio,  sono  i
seguenti: 
    a) per gli esercenti la professione sanitaria  che  non  svolgono
attivita' chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto:  massimale
non inferiore a € 1.000.000,00 per sinistro e massimale  per  ciascun
anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; 
    b) per gli esercenti la professione sanitaria che svolgono  anche
attivita' chirurgica, ortopedica, anestesiologica e parto:  massimale
non inferiore a € 2.000.000,00 per sinistro e massimale  per  ciascun
anno non inferiore al triplo del massimale per sinistro; 
    c) per i sinistri di  cui  all'ultimo  periodo  dell'articolo  1,
comma 1, lettera o): massimale per sinistro e per anno non  inferiore
al triplo del massimale per sinistro di cui alle  lettere  a)  e  b),
indipendentemente dal numero dei danneggiati. 
  3. I massimali di garanzia delle coperture assicurative per ciascun
sinistro e per ciascun anno dei contratti assicurativi obbligatori di
cui all'articolo 10, comma 3, della Legge, corrispondono agli importi
previsti dall'articolo 9, commi 5 e 6 della  Legge.  I  limiti  degli
importi previsti non  si  applicano  nei  confronti  degli  esercenti
attivita' libero professionale di cui all'articolo 3, comma 2. 
  4. Il massimale minimo di  garanzia  delle  coperture  assicurative
relative ai contratti assicurativi obbligatori per la responsabilita'
civile verso i prestatori  d'opera  e'  pari  a  €  2.000.000,00  per
sinistro e per anno. 
  5. I massimali di garanzia di cui ai commi 1, 2 e 4 possono  essere
rideterminati annualmente con decreto del Ministro  delle  Imprese  e
del Made in Italy, di concerto  con  il  Ministro  della  salute,  in
relazione all'andamento del Fondo di garanzia per i  danni  derivanti
da responsabilita' sanitaria per le ipotesi di cui  all'articolo  14,
comma 7, lettera a) della Legge. 
                               Art. 5 
 
                 Efficacia temporale della garanzia 
 
  1. La garanzia assicurativa e' prestata nella forma «claims  made»,
operando per le richieste di risarcimento  presentate  per  la  prima
volta nel periodo  di  vigenza  della  polizza  e  riferite  a  fatti
generatori della responsabilita' verificatisi in tale periodo  e  nei
dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo.  In
caso di rinnovo, la garanzia assicurativa opera fin dalla  decorrenza
della prima polizza. In caso di sinistro di  cui  all'ultimo  periodo
dell'articolo 1, comma 1, lettera o), la garanzia assicurativa  opera
per il sinistro denunciato a partire dalla prima richiesta. 
  2.  In  caso  di  cessazione   definitiva   per   qualsiasi   causa
dell'attivita' dell'esercente la professione sanitaria, ivi  compreso
l'esercente attivita' libero professionale, e' previsto un periodo di
ultrattivita'  della  copertura  per  le  richieste  di  risarcimento
presentate per la prima volta entro  i  dieci  anni  successivi  alla
cessazione  dell'attivita'  e  riferite  a  fatti  generatori   della
responsabilita' verificatisi nel periodo di efficacia della  polizza,
incluso il  periodo  di  retroattivita'  della  copertura,  ai  sensi
dell'articolo 11, comma 1 della Legge. L'ultrattivita' e' estesa agli
eredi e  non  e'  assoggettabile  alla  clausola  di  disdetta.  Tale
copertura, per tutta la sua  durata,  prevede  un  massimale  pari  a
quello della polizza di  assicurazione  in  corso  al  momento  della
cessazione. 
  3. A parziale deroga dell'articolo 1913 codice civile e fatte salve
le norme in materia di prescrizione dei diritti assicurativi  di  cui
all'articolo 2952, commi 2 e 3 del codice civile, in caso di sinistro
denunciato ai sensi dei commi 1 e 2, l'assicurato deve  darne  avviso
all'assicuratore entro 30 giorni da quello in  cui  la  richiesta  e'
pervenuta o l'assicurato ne ha avuta conoscenza.  Non  e'  necessario
l'avviso se l'assicuratore interviene entro il predetto termine  alle
operazioni di salvataggio o di constatazione del sinistro. 
                               Art. 6 
 
                Diritto di recesso dell'assicuratore 
 
  1. In vigenza della polizza e nel periodo  di  ultrattivita'  della
stessa, l'assicuratore non puo' esercitare il diritto di recesso  dal
contratto  a  seguito  della  denuncia  del  sinistro   o   del   suo
risarcimento. 
  2. L'assicuratore puo' recedere dal contratto prima della  scadenza
solo in caso di reiterata condotta gravemente colposa  dell'esercente
la professione sanitaria per  piu'  di  un  sinistro,  accertata  con
sentenza  definitiva  che  abbia  comportato  il  pagamento   di   un
risarcimento del danno. 
                               Art. 7 
 
Obblighi di pubblicita' e trasparenza in capo alle strutture  e  agli
                 esercenti le professioni sanitarie 
 
  1. Le strutture e  gli  esercenti  le  professioni  sanitarie  sono
tenuti  a  rispettare  gli  obblighi  di  pubblicita'  e  trasparenza
previsti, rispettivamente, dall'articolo 10, comma 4 della  Legge,  e
dall'articolo 3, comma 5, lettera  e)  del  decreto-legge  13  agosto
2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre
2011, n. 148. 
  2. Le strutture rendono  disponibili,  mediante  pubblicazione  sul
proprio sito  internet,  i  dati  relativi  a  tutti  i  risarcimenti
liquidati nell'ultimo  quinquennio,  relativi  a  lesioni  personali,
decessi, violazioni della disciplina in materia  di  trattamento  dei
dati  personali,  violazioni  del   consenso   legati   all'esercizio
dell'attivita'  di  prevenzione,   diagnosi,   cura,   assistenza   e
riabilitazione,  ricerca  scientifica,  formazione   e   ogni   altra
attivita'  connessa  all'esercizio  di  una  professione   sanitaria,
verificati nell'ambito dell'esercizio delle attivita' della  funzione
di risk management di cui all'articolo 15, prevista dall'articolo  1,
comma 539 della legge 28 dicembre 2015, n. 208. 
                               Art. 8 
 
                        Eccezioni opponibili 
 
  1.  Sono  opponibili  al  danneggiato,  previa  sottoscrizione   di
clausola contrattuale da approvare specificamente  per  iscritto,  le
seguenti eccezioni: 
    a) i fatti dannosi derivanti dallo svolgimento di  attivita'  che
non sono oggetto della copertura assicurativa; 
    b)  fatti  generatori  di  responsabilita'  verificatisi   e   le
richieste  di  risarcimento  presentate  al  di  fuori  dei   periodi
contemplati dall'articolo 5; 
    c) le limitazioni del contratto assicurativo di cui  all'articolo
1, comma  1,  lettere  q)  ed  r),  con  riferimento  alle  coperture
assicurative di cui al comma 1 dell'articolo 10 della Legge; 
    d) il mancato pagamento del premio. 
  2.  Resta  fermo   quanto   previsto   dall'articolo   38-bis   del
decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito con  modificazioni,
dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233. 

Titolo III

REQUISITI MINIMI DI GARANZIA E CONDIZIONI DI OPERATIVITA' DELLE
MISURE ANALOGHE

                               Art. 9 
 
             Misure analoghe alle coperture assicurative 
 
  1.  Le  strutture  sanitarie,  ai  fini  della  copertura  di   cui
all'articolo 3, comma 1 e 4, possono  ricorrere,  in  alternativa  al
contratto di assicurazione, alle misure analoghe di cui  all'articolo
1, comma 1, lettera p). 
  2. La scelta di operare mediante  assunzione  diretta  del  rischio
deve risultare da  apposita  delibera  approvata  dai  vertici  delle
strutture sanitarie che  ne  evidenzia,  altresi',  le  modalita'  di
funzionamento, eventualmente unitario,  anche  per  la  gestione  dei
processi di  acquisto  dei  servizi  assicurativi  e  le  motivazioni
sottese. 
                               Art. 10 
 
                            Fondo rischi 
 
  1. La struttura che opera mediante assunzione diretta  del  rischio
costituisce un fondo specifico a copertura dei  rischi  individuabili
al termine dell'esercizio e che possono  dar  luogo  a  richieste  di
risarcimento a carico della struttura. 
  2. L'importo accantonato ai sensi del comma 1: 
    a)  tiene  conto  della  tipologia  e   della   quantita'   delle
prestazioni  erogate  e  delle  dimensioni  della  struttura  ed   e'
sufficiente a far fronte, nel continuo, al costo atteso per i  rischi
in corso al termine dell'esercizio; 
    b)  e'  utilizzato  esclusivamente  per  il  risarcimento   danni
derivante  dalle  prestazioni  sanitarie  erogate  senza  vincolo  di
indisponibilita' in termini di cassa. 
  3. Qualora, a seguito dell'utilizzo del fondo, il  residuo  importo
sia  ritenuto  insufficiente  a  far  fronte  ai  rischi   in   corso
nell'esercizio, il fondo deve essere  immediatamente  ricostituito  e
comunque  entro  l'esercizio  in  corso,  salva  la  possibilita'  di
stipulare apposita polizza assicurativa  a  copertura  dell'eventuale
esaurimento del fondo. 
                               Art. 11 
 
                       Fondo riserva sinistri 
 
  1. In aggiunta a quanto richiesto dall'articolo  10,  la  struttura
costituisce un fondo messa a riserva per competenza dei  risarcimenti
relativi a sinistri che comprende l'ammontare complessivo delle somme
necessarie per far fronte alle richieste di  risarcimento  presentate
nel corso dell'esercizio o nel corso di quelli precedenti, relative a
sinistri  denunciati  e  non  ancora  pagati  e  relative  spese   di
liquidazione. 
                               Art. 12 
 
     Interoperabilita' tra fondo rischi e fondo riserva sinistri 
 
  1. Al fine di evitare una duplicazione  degli  importi  accantonati
per uno stesso evento, e' prevista la trasmigrazione dal fondo di cui
all'articolo  10,  alimentato  tramite  accantonamenti   annuali   in
relazione ai sinistri individuabili a fine esercizio, al fondo di cui
all'articolo 11, per la  parte  dell'accantonamento  di  detto  fondo
rischi  corrispondente  agli  eventi   rilevati   e   successivamente
denunciati. 
                               Art. 13 
 
                   Certificazione del Fondo Rischi 
                    e del Fondo riserva sinistri 
 
  1. La congruita' degli accantonamenti di cui agli articoli 10 e  11
e' certificata da un revisore legale ovvero  dal  collegio  sindacale
che rilascia un giudizio di sufficienza o attesta le ragioni per  cui
e' impossibile esprimere un giudizio. 
  2. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1,  commi  5  e
5-bis del decreto-legge  18  gennaio  1993,  n.  9,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 18 marzo 1993, n. 67, alla quota dei fondi
di cui agli articoli 10 e  11  riferita  a  somme  dovute  in  quanto
definitivamente stabilite  in  sede  giudiziale  o  stragiudiziale  a
titolo di risarcimento del danno. 
                               Art. 14 
 
        Subentro contrattuale di un'impresa di assicurazione 
 
  1.  Nel  caso   di   subentro   contrattuale   di   un'impresa   di
assicurazione,  l'operativita'  della  copertura  e'  limitata   alle
richieste di risarcimento pervenute per  la  prima  volta  a  partire
dalla decorrenza del periodo di vigenza della polizza  e  riferite  a
fatti generatori della responsabilita' verificatisi in tale periodo e
nei dieci anni antecedenti la conclusione del contratto assicurativo. 
  2.   Per   quanto   non   compreso   nella    copertura    prestata
dall'assicuratore e  fino  alla  chiusura  dei  sinistri  aperti,  la
struttura e' tenuta alla copertura di quanto garantito in  assunzione
diretta del rischio e di questo si tiene conto  per  gli  adempimenti
previsti agli articoli 10 e 11 e 13. 
                               Art. 15 
 
                Rapporti tra assicuratore e struttura 
                     nella gestione del sinistro 
 
  1. Fermo restando quanto previsto all'articolo 8,  i  rapporti  tra
assicuratore e struttura, nei casi in cui una quota del  rischio  sia
condotta in auto-ritenzione del rischio o di franchigia, sono rimessi
ad appositi protocolli di gestione obbligatoriamente stipulati tra le
parti ed inseriti in polizza, volti a disciplinare, in particolare, i
criteri  e  le  modalita'  di  gestione  coordinata,  liquidazione  e
istruzione  del  sinistro,  nonche'  di  valutazione  del  danno   da
risarcire.  I  protocolli  di  gestione   garantiscono   il   massimo
coordinamento  tra  l'assicuratore  e  la  struttura,  nei   processi
liquidativi,  anche   ai   fini   di   una   formulazione   condivisa
dell'offerta, a tutela dei terzi danneggiati  e  della  qualita'  del
servizio complessivamente erogato. 
  2.  La  struttura,  in  completa  o  parziale  auto-ritenzione  del
rischio,  o  con  copertura  assicurativa,  gestisce   il   sinistro,
avvalendosi di un apposito Comitato Valutazione Sinistri,  proprio  o
in convezione, previa individuazione del ruolo e delle  funzioni  con
apposito regolamento o atto organizzativo. 
                               Art. 16 
 
          Funzioni per il governo del rischio assicurativo 
                     e valutazione dei sinistri 
 
  1. La struttura  istituisce  al  proprio  interno,  senza  nuovi  o
maggiori oneri per la finanza pubblica, la funzione  valutazione  dei
sinistri in  grado  di  valutare  sul  piano  medico-legale,  nonche'
clinico e giuridico, la pertinenza e la  fondatezza  delle  richieste
indirizzate  alla  struttura.  Tale  funzione   dovra'   fornire   il
necessario supporto  ai  fini  della  determinazione  di  corrette  e
congrue poste da inserire in bilancio relativamente ai fondi  di  cui
agli articoli 10 e 11. Le competenze minime obbligatorie,  interne  o
esterne, che la struttura deve garantire sono le seguenti: 
    a) medicina legale; 
    b) perito («loss adjuster»); 
    c)  avvocato  o  altra  figura  professionale,   con   competenze
giuridico legali, dell'ufficio aziendale  incaricato  della  gestione
dei sinistri; 
    d) gestione del rischio («risk management»). 
  2. Il processo di stima dei fondi, in applicazione degli  specifici
principi  contabili  di  riferimento,  laddove   necessario,   dovra'
richiedere  particolari   conoscenze   e   l'utilizzo   di   tecniche
probabilistico-attuariali  ed  idonee  esperienze   ai   fini   della
misurazione dei relativi oneri da fronteggiare  con  la  costituzione
dei fondi di cui agli articoli 10 e 11. 
                               Art. 17 
 
                  Gestione del rischio assicurativo 
 
  1. La struttura  identifica  annualmente  i  principali  rischi  di
responsabilita' civile in ambito sanitario cui la stessa e' esposta e
le azioni necessarie per la loro mitigazione senza nuovi  o  maggiori
oneri per la finanza pubblica. 
  2. La struttura ha il compito di valutare, gestire e  monitorare  i
rischi in un'ottica attuale e prospettica, anche al fine, nel caso di
ricorso   all'assicurazione,   di   fornire    all'assicuratore    le
informazioni minime  sul  rischio  specifico  da  assicurare  per  la
corretta quotazione del premio, attraverso un processo di analisi che
include una valutazione sia delle prestazioni sanitarie  offerte  sia
dell'utenza che ne usufruisce. 
  3. Per la determinazione del  fondo  rischi  e  del  fondo  riserva
sinistri, i processi di valutazione, di cui  la  struttura  si  dota,
sono  effettuati  su  base  continuativa,  anche  per  tenere   conto
dell'insorgenza  di  nuovi  rischi  nascenti  dall'offerta  di  nuove
prestazioni sanitarie o dal mutamento di quelle gia' fornite. 
  4. La struttura predispone una relazione  annuale  sull'adeguatezza
ed efficacia dei processi di valutazione dei  rischi,  sul  raffronto
tra le valutazioni effettuate e i  risultati  emersi,  nonche'  sulle
criticita'   riscontrate,   proponendo   i    necessari    interventi
migliorativi. 

Titolo IV

DISPOSIZIONI FINALI

                               Art. 18 
 
                    Norme transitorie e di rinvio 
 
  1. Per quanto non espressamente previsto dal presente decreto si fa
rinvio agli articoli 1882 e seguenti del codice civile. 
  2. Entro 24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, fermo
restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 8,  gli  assicuratori
adeguano i contratti di assicurazione  in  conformita'  ai  requisiti
minimi di cui al presente decreto  nel  rispetto  delle  disposizioni
vigenti in materia. 
  3.  Le  polizze  pluriennali  aggiudicate  nell'ambito   di   bandi
pubblici, ove non liberamente rinegoziabili tra le parti, restano  in
vigore fino alla scadenza naturale del contratto e comunque non oltre
24 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto. 
  4. Le  strutture  sanitarie  adeguano  le  misure  organizzative  e
finanziarie previste al Titolo III  entro  24  mesi  dall'entrata  in
vigore del presente decreto. 
  5. I Ministeri competenti e le  Regioni  verificano  periodicamente
l'efficacia  delle  disposizioni  del  presente  regolamento,   avuto
riguardo agli effetti sulla diffusione delle polizze assicurative nel
settore sanitario e al ricorso  ai  sistemi  di  auto-ritenzione  del
rischio. 
                               Art. 19 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Le amministrazioni interessate provvedono  all'attuazione  delle
disposizioni di cui al presente  decreto  nell'ambito  delle  risorse
umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e
comunque senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
    Roma, 15 dicembre 2023 
 
                      Il Ministro delle imprese 
                         e del made in Italy 
                                Urso 
 
                      Il Ministro della salute 
                              Schillaci 
 
                      Il Ministro dell'economia 
                           e delle finanze 
                              Giorgetti 
 
Visto, il Guardasigilli: Nordio 

Registrato alla Corte dei conti il 24 gennaio 2024 
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero  delle  imprese  e  del
made in  Italy,  del  Ministero  dell'agricoltura,  della  sovranita'
alimentare e delle foreste e del Ministero del turismo, n. 179